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Criteri e modalità
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Si puntualizza che i contributi sono erogati esclusivamente ad Enti e Associazioni che operino nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente, in particolare manifestazioni sportive automobilistiche di notevole interesse o iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale. L’atto di concessione è materia riservata in via esclusiva al Consiglio Direttivo dell’Ente.